Per la nuova legge quadro, i redditi derivanti dall’espletamento di attività agrituristica, seppur
connessa a quella agricola, sono da considerare di natura commerciale. Ai fini reddituali – le persone fisiche, le imprese familiari, le società di persone, gli enti non commerciali e le società e gli altri enti di ogni tipo non residenti nel territorio nazionale esercenti attività agrituristica – si possono avvalere di un proprio regime di determinazione forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta (art. 75 del TUIR), al netto dell’IVA, una percentuale di redditività pari al 25%. È opportuno evidenziare, tuttavia, l’inapplicabilità di tale regime nei confronti di società di capitali e società cooperative residenti nel territorio dello Stato nonché a favore di enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali: tali soggetti devono determinare il reddito nei modi ordinari, rifacendosi alle previsioni normative in materia di reddito d’impresa contenute nel titolo V del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’introduzione di una norma che impone alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, con effetto dal 1° gennaio 1997, la determinazione del reddito secondo criteri stabiliti per il reddito d’impresa, ha lasciato invariata la disposizione contenuta nell’art. 5 della già citata L. n.413/91. Pertanto le predette società continueranno, salvo opzione, a calcolare il reddito relativo all’attività agrituristica in modo forfettario, mentre sono tenute a determinare in modo analitico i redditi prodotti nell’esercizio
L’adozione del regime naturale (forfetario), comporta una serie di semplificazioni contabili e l’esclusione dalla determinazione del reddito di talune voci di costo e di ricavo: viene meno l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze attive così come non è prevista la valutazione delle rimanenze e, alla stregua di quanto sopra, non vengono considerati i valori riguardanti gli ammortamenti, le consistenze iniziali e, ancora, le minusvalenze e le sopravvenienze passive.
Tuttavia, il contribuente può optare per la determinazione del reddito imponibile in modo analitico, attraverso l’adozione del regime semplificato (fino a 309.874,14 euro di ricavi) ovvero ordinario (per opzione con ricavi fino a 309.874,14 euro o per obbligo oltre tale soglia). L’abbandono del regime naturale avviene mediante comportamento concludente, si manifesta formalmente nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata (Dpr n. 442/97) ed è vincolante fino a revoca e per almeno un triennio.