lunedì 15 febbraio 2010

Proroga delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina

Con la conversione del decreto milleproroghe, il Governo Berlusconi ha reinserito le agevolazioni per la piccola proprietà contadina per tutto il 2010. Si pagheranno dunque le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (168,00 euro ciascuna) mentre l'imposta catastale sarà dell'1%.
Ricordiamo che tali agevolazioni sono riservate a coloro che svolgono in forma abituale la coltivazione della terra (imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti). Inoltre il terreno che si andrà ad acquistare non potrà eccedere più di un terzo la capacità lavorativa del nucleo familiare (tale calcolo si fa comprendendo anche i terreni già di proprietà). Infine chi acquista, nel biennio precedente non deve aver venduto fondi rustici di superficie superiore all'ettaro.
L'agevolazione si perde nel caso in cui il beneficiario, prima dei 5 anni decida voloontariamente di alienare il fondo oggetto dell'agevolazione o smetta di coltivarlo.

domenica 7 febbraio 2010

Via Libera agli OGM


Il Consiglio di Stato con sentenza numero 183 del 19 gennaio 2010 ha accolto l'istanza di un agricoltore friulano, presidente di Futuragra, che, insieme ad altri 400 agricoltori della zona, aveva presentato ricorso al fine di ottenere il permesso a coltivare mais geneticamente modificato. Ora, entro 90 giorni, dovrà seguire la formale autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole.
La Coldiretti, di tutta risposta, sta pensando di chiedere un referendum per dire no alla coltivazione di OGM mentre la Confagricoltura si è detta soddisfatta.
La sentenza in questione in realtà non fa altro che ribadire ciò che è sancito nelle leggi e nei codici del settore ma non tiene conto della volontà della maggioranza degli italiani che, nel dubbio, ritengono tali coltivazioni pericolose per la salute. In fondo il fenomeno è abbastanza recente e non è possibile con assoluta certezza escludere danni derivanti dall'assunzione di organismi modificati.
Aspettiamo gli sviluppi. Il Ministro Zaia si è detto contrario e sarebbe pronto a difendere cittadini e consumatori.

sabato 6 febbraio 2010

Software per Registro Trattamenti (Quaderno di Campagna)

Ho deciso di "pubblicizzare" questo software perchè per la prima volta ho trovato un programma semplice da usare e molto utile per creare, senza errori, l'elenco dei trattamenti dati. Se può esservi utile, noi lo abbiamo avuto gratis, rispondendo a un questionario su questo link

Sparisce la "Piccola Proprietà Contadina"


A partire dal 1/1/2010, non si potranno più acquistare terreni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina con i benefici della legge 604/54, ovvero imposta di registro 1% più imposte ipotecarie e catastale in misura fissa, estesa con il decreto 99/04 agli imprenditori o società IAP.

Resterà sempre la possibilità di acquisto con la legge 36/77, quindi con imposta di registro 8%, più imposta catastale ed ipotecaria 3%, oppure con le agevolazioni del “Compendio Unico”, così come stabilite dal decreto 99/04, pari ad imposta fissa sia per imposta di registro che ipotecaria e catastale ma con imposizione di vincoli molto restrittivi (10 anni di indivisibilità dei terreni; atto notarile di costituzione del compendio; raggiungimento, sui soli terreni oggetto di compendio, di una redditività minima con certificazione emessa dalla Provincia Settore Agricoltura).

Riforma Pac

Da qualche mese non si fa altro che parlare di una eventuale abolizione dei contributi Pac per le piccole aziende non professionali (ossia senza titoli di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale). Sembrerà strano ma in molti si sono detti favorevoli a una riforma in tal senso. Il risparmio che ne deriverebbe infatti ammonta a molti soldi che potrebbero essere convogliati nel calderone dei PSR (piani di sviluppo rurale).
Cosa ne pensate?

Tassazione degli agriturismi

Per la nuova legge quadro, i redditi derivanti dall’espletamento di attività agrituristica, seppur
connessa a quella agricola, sono da considerare di natura commerciale. Ai fini reddituali – le persone fisiche, le imprese familiari, le società di persone, gli enti non commerciali e le società e gli altri enti di ogni tipo non residenti nel territorio nazionale esercenti attività agrituristica – si possono avvalere di un proprio regime di determinazione forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta (art. 75 del TUIR), al netto dell’IVA, una percentuale di redditività pari al 25%. È opportuno evidenziare, tuttavia, l’inapplicabilità di tale regime nei confronti di società di capitali e società cooperative residenti nel territorio dello Stato nonché a favore di enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali: tali soggetti devono determinare il reddito nei modi ordinari, rifacendosi alle previsioni normative in materia di reddito d’impresa contenute nel titolo V del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’introduzione di una norma che impone alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, con effetto dal 1° gennaio 1997, la determinazione del reddito secondo criteri stabiliti per il reddito d’impresa, ha lasciato invariata la disposizione contenuta nell’art. 5 della già citata L. n.413/91. Pertanto le predette società continueranno, salvo opzione, a calcolare il reddito relativo all’attività agrituristica in modo forfettario, mentre sono tenute a determinare in modo analitico i redditi prodotti nell’esercizio
L’adozione del regime naturale (forfetario), comporta una serie di semplificazioni contabili e l’esclusione dalla determinazione del reddito di talune voci di costo e di ricavo: viene meno l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze attive così come non è prevista la valutazione delle rimanenze e, alla stregua di quanto sopra, non vengono considerati i valori riguardanti gli ammortamenti, le consistenze iniziali e, ancora, le minusvalenze e le sopravvenienze passive.
Tuttavia, il contribuente può optare per la determinazione del reddito imponibile in modo analitico, attraverso l’adozione del regime semplificato (fino a 309.874,14 euro di ricavi) ovvero ordinario (per opzione con ricavi fino a 309.874,14 euro o per obbligo oltre tale soglia). L’abbandono del regime naturale avviene mediante comportamento concludente, si manifesta formalmente nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata (Dpr n. 442/97) ed è vincolante fino a revoca e per almeno un triennio.